Allo straniero condannato con pena su richiesta in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti può essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria. In tale caso il giudice di merito deve effettuare, così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 20 febbraio 1995, n. 58, l’accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2006
si veda: Corte Costituzionale, sentenza 20 febbraio 1995, n. 58