Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza del 2 Dicembre 2014, n. 25508

La mancanza dell’altro genitore straniero e privo di permesso di soggiorno costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico fisico del minore, con conseguente diritto nell’interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista dall’art. 31 terzo comma d.lgs. n. 286 del 1998.

“Costituisce idonea allegazione di fatto la circostanza relativa alla frequente mancanza della figura materna in quanto occupata nell’accudimento e nella cura dell’altra figlia malata e che l’allontanamento del genitore che si occupa in prevalenza della cura della minore nella specie costituisce una condizione sufficiente per procedere ad una prognosi di pregiudizio irreversibile per l’equilibrio psico fisico della minore” e, ancora, “quando il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera età, la mancanza dell’altro genitore straniero e privo di permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico fisico del minore, con conseguente diritto nell’interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista dall’art. 31 terzo comma d.lgs. n. 286 del 1998”.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione :

“Rilevato che la Corte d’Appello di Firenze, rigettando il reclamo proposto da X avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza ad ottenere il permesso a permanere nel territorio italiano ex art. 31 comma 3 D. Lgs. 286 del 1998 per garantire assistenza morale e materiale alla figlia minore X , disponeva:

– che la temporaneità prevista dell’autorizzazione dall’art. 31 comma 3 D. Lgs. 286 del 1998 e il riferimento alle “particolari condizioni di rischio” erano sintomatiche dell’eccezionalità dell’istituto;

– che la situazione della minore S.A.B. non poteva essere ricondotta ai “gravi motivi” cui è ispirato l’istituto ex art. 31 comma 3 D. Lgs. 286 del 1998, non ravvisandosi ragioni che rendessero indispensabile la presenza del X. in Italia;

– che la concessione della suddetta autorizzazione, lungi dal provocare un giovamento per la minore, avrebbe addirittura potuto pregiudicarla poiché, stante il suo carattere necessariamente temporaneo, non avrebbe potuto evitare definitivamente il distacco dal padre ma solo posticiparlo ad un’età in cui la minore sarebbe stata più grande e le sue abitudini di vita e relazione più fortemente consolidate;

Considerato che avverso tale sentenza il X ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi ai seguenti motivi:

– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 comma 3 D. Lgs. 286 del 1998, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nonché contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia per avere la Corte d’Appello interpretato la norma suddetta come eccezionale e applicabile ai soli casi di situazioni di estremo pericolo per la salute psicofisica del minore;

– violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 comma 3 D. Lgs. 286 del 1998 in combinato disposto con gli artt. 1,2, 6,7,8, 9, 27, 28, 29, 30 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, l’art. 16.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, e l’art. 30 Costituzione, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito negato tutela all’unità familiare intesa come diritto primario sia nel diritto interno che negli strumenti internazionali;

Ritenuto che i due motivi meritano, in quanto logicamente connessi, trattazione unitaria;

Ritenuto, in particolare:

– che nel ricorso presentato dal X manca del tutto l’allegazione dei fatti dai quali dovrebbe desumersi il concreto rischio di un “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto ” (Cass. S.U. 21799 del 2010) risultando dedotta soltanto l’astratta violazione dei canoni ermeneutici dell’art. 31 d.lgs n. 286 del 1998 così come contenuti nella pronuncia sopra indicata e non potendo “il grave disagio psico fisico” essere dedotto esclusivamente dalla tenera età della figlia minore;

Ritenuto che, laddove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere rigettato”; Ritenuto che il Collegio non aderisce alla relazione depositata osservando che costituisce idonea allegazione di fatto la circostanza relativa alla frequente mancanza della figura materna in quanto occupata nell’accudimento e nella cura dell’altra figlia malata e che l’allontanamento del genitore che si occupa in prevalenza della cura della minore nella specie costituisce una condizione sufficiente per procedere ad una prognosi di pregiudizio irreversibile per l’equilibrio psico fisico della minore;

Ritenuto, pertanto di dover accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza impugnata perché la Corte d’Appello applichi nella decisione il principio di diritto secondo il quale quando il genitore non colpito da provvedimento di allontanamento per insorti problemi endofamiliari non possa occuparsi del figlio minore in tenera età, la mancanza dell’altro genitore straniero e privo di permesso di soggiorno, costituisce un pregiudizio ed un rischio grave per lo sviluppo psico fisico del minore, con conseguente diritto nell’interesse del minore ad avere la temporanea autorizzazione al soggiorno prevista dall’art. 31 terzo comma d.lgs. n. 286 del 1998.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.