Gli stranieri di Paesi non appartenenti all’Unione Europea possono essere ammessi al gratuito patrocinio anche in assenza della certificazione dell’autorità consolare del Paese di origine che confermi la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza di ammissione al beneficio in relazione ai redditi prodotti all’estero, purchè a tale mancanza si supplisca con apposite dichiarazioni sostitutive.
Corte di Cassazione – Sezione quarta penale – sentenza 26 febbraio – 26 maggio 2009, n. 21999