Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza del 25 novembre 2014, n. 50379, dd. del 2 dicembre 2014

Al giudice è vietata l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione nei confronti del cittadino straniero durante il periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio.

Afferma la Corte che “Una lettura della norma qui in esame costituzionalmente orientata, alla luce del principio di responsabilità genitoriale dettato dall’art.30, primo comma, Cost., impone all’interprete di riconoscere il divieto di espulsione anche nei confronti dello straniero giudicato per reati in materia di stupefacenti che risulti padre di un minore che non ha compiuto i sei mesi, valorizzando l’intento del legislatore di individuare esclusivamente la relazione genitoriale e l’età del minore quali presupposti di applicabilità del divieto.  (…) ” si possono affermare i seguenti principi: in primo luogo, il principio per cui il combinato disposto degli artt.86 T.U. Stup., 5 e 19, comma 2, lett.d) d. lgs. n.286/98, interpretato in relazione all’art.30, comma 1, Cost., vieta che il giudice possa applicare la misura di sicurezza dell’espulsione nei confronti dello straniero nel periodo di gravidanza della moglie convivente ovvero entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in questo secondo caso indipendentemente dalla convivenza e dal rapporto di coniugio; in secondo luogo, in conformità alla norma interposta dell’art.8 CEDU in relazione all’art.117 Cost., il principio secondo il quale le norme che disciplinano la valutazione di pericolosità sociale quale presupposto fondante l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione devono essere applicate senza tralasciare l’esame comparativo, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art.133 cod. pen., della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata”.

La sentenza