Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 12 febbraio – 17 aprile 2014, n. 17004

Presidente Teresi – Relatore Scarcella

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza della Corte d’Appello di LECCE, pronunciata in data 6/07/2012, depositata in data 11/01/2013, è stata confermata la sentenza del GUP del tribunale di LECCE emessa il 9/10/2009, con cui i ricorrenti venivano dichiarati colpevoli, all’esito del giudizio abbreviato richiesto, dei reati di ingiurie e violenza sessuale di gruppo ai danni di A.A.S., con l’aggravante di aver commesso i fatti con finalità di discriminazione razziale, ritenuta la continuazione tra le condotte e della diminuente di rito, e condannati alla pena di anni tre ed otto mesi di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge, con condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della predetta parte civile.
2. Con tempestivo ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista dello S. , vengono dedotti due, articolati, motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con un primo motivo, la nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione della legge penale sostanziale e processuale; violazione degli artt. 125, comma terzo, 192, 546, comma primo, lett. e), c.p.p., dell’art. 609-octies c.p. e dell’art. 3, d.l. 122/93, convertito in L. n 205/93, in relazione all’art. 606, lett. c) ed e), c.p.p..
Si duole, anzitutto, il ricorrente per aver la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni della p.o., senza correttamente valutare i dubbi difensivi sulla credibilità della donna somala, vittima della violenza sessuale di gruppo, in quanto le versioni variabili dalla stessa rese, unitamente alla condizione socio personale e all’ambiente degradato di sua provenienza, avrebbero dovuto costituire indici rivelatori di scarsa attendibilità del narrato. La Corte territoriale avrebbe, secondo la difesa, illogicamente ritenuto attendibile la donna, dimostrando aprioristicamente di apprezzarne la genuinità del racconto, senza giustificare validamente il perché, né superare le incongruenze del narrato; in particolare, non avrebbe svolto una compiuta analisi del racconto di quanto emerso nella sede preordinata alla formazione della prova (contraddittorio), valutando il narrato con quanto in precedenza dichiarato in fase di indagini preliminari, senza tener conto delle censure difensive esposte nell’atto di appello circa l’assenza di linearità e convergenza tra le varie dichiarazioni rese dalla persona offesa, riportando, a tal fine, alcuni passaggi salienti dell’esame della persona offesa, svoltisi durante l’incidente probatorio (v. pagg. 3 e 4 del ricorso).
Censura, peraltro, la motivazione esposta dalla Corte leccese, perché manifestamente illogica e contraddittoria, nella parte in cui ritiene che la descrizione della condotta del ricorrente (e di quella del correo) operate dalla persona offesa inizialmente non venne mai contraddetta o significativamente modificata in fase successiva (il riferimento è alla pag. 7 della motivazione sentenza d’appello), come, del resto, affetto dal predetto vizio sarebbe il percorso argomentativo circa l’idoneità dei riscontri a corroborare la genuinità del narrato della donna, avendo la Corte confuso la valutazione in ordine alla veridicità del fatto complessivamente considerato con quella relativa alla credibilità della teste. Difetterebbe, poi, la valutazione sulla credibilità soggettiva, rispetto alla quale un ruolo rilevante giocherebbe la condizione della vittima, l’ambiente sociale in cui la stessa vive, l’educazione ricevuta e le spinte ulteriori che l’avrebbero indotta a determinate accuse, specie in presenza di dichiarazioni non univoche; su tale punto la motivazione sarebbe apodittica ed illogica, alla luce della qualificazione di personalità poco limpida della persona offesa (il riferimento è alla dep. (OMISSIS), s.i.t. dell'(OMISSIS) ), tenuto conto anche delle evidenze rappresentate dalla difesa (il riferimento è alla condizione di clandestinità e di trascuratezza affettiva della madre e del padre verso la p.o., nonché della scarsezza di mezzi economici per il suo sostentamento che avrebbero spinto la vittima a prostituirsi per mantenersi economicamente); ancora, si censura la motivazione nella parte in cui si sostiene che vittima e imputati non si conoscessero, a fronte di elementi in senso contrario (il riferimento è ancora alle dichiarazioni di (OMISSIS)).
In definitiva, quindi, la sentenza sarebbe affetta da illogicità manifesta, in quanto la valutazione sull’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni della vittima degli abusi sarebbe stata adempiuta esclusivamente riferendosi all’intrinseca coerenza interna del racconto, senza tener conto di tutte le circostanze concrete che potevano influire su tale valutazione.
2.1.1. In seno al primo motivo, peraltro, la difesa del ricorrente, censura l’illegittima qualificazione del fatto contestato come violenza sessuale di gruppo; in particolare, secondo il ricorrente, il difetto probatorio in punto di prova della fattispecie di cui all’art. 609-octies c.p., intaccherebbe inevitabilmente le argomentazioni della Corte di merito, viziandole e rendendole prive di coerenza logica ed accettabile credibilità; con riferimento alla posizione del ricorrente, la Corte avrebbe errato nel qualificarlo partecipe del reato de quo, atteso il suo ruolo di “soggetto satellite”, in posizione defilata rispetto agli altri autori, donde egli avrebbe dovuto essere considerato come compartecipe del reato di violenza sessuale posta in essere dagli altri autori e non come correo del delitto di violenza sessuale di gruppo, in quanto il suo contributo si sarebbe limitato ad un’agevolazione o mera sollecitazione.
2.1.2. In seno al primo motivo, infine, la difesa del ricorrente, censura la motivazione con cui la Corte di merito ha riconosciuto sussistente l’aggravante della finalità di odio o discriminazione razziale; l’illogicità manifesta si coglierebbe nella circostanza secondo cui al ricorrente l’aggravante viene contestata per il solo fatto di essere stato colto sul luogo dei fatti unitamente ad altri soggetti, sulle cui condotte la p.o. avrebbe dimostrato maggiore convinzione in sede di esame; pur in astratto volendosi ammettere che la p.o. fosse stata chiamata con l’epiteto di “negra”, le motivazioni circa la configurabilità dell’aggravante sarebbero fondate su affermazioni generiche, sganciate dal dato storico ed illogiche sotto il profilo motivazionale, soprattutto alla luce della più avveduta giurisprudenza di legittimità. La circostanza di aver rivolto tale offensivo appellativo alla vittima, non sarebbe idoneo a giustificare la sussistenza dell’aggravante, ma sarebbe espressione solo della volontà di ingiuriare la p.o. in un clima esacerbato da pulsioni sessuali e richieste moleste di prestazioni corporee.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per violazione della legge penale; violazione degli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) e degli artt. 62-bis e 133 c.p., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p..
Si duole, in sintesi, il ricorrente S. del trattamento sanzionatorio infittogli, non avendo la Corte territoriale valutato la richiesta, contenuta nei motivi d’appello, di valutazione in ordine all’applicabilità al caso in esame dell’attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 609-octies c.p.; in ogni caso la minore gravità del comportamento del ricorrente rispetto a quello dell’altro correo, avrebbe giustificato la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; sul punto, secondo la difesa del ricorrente, vi sarebbe vizio assoluto di motivazione non avendo la Corte territoriale risposto alle richieste difensive.
3. Con tempestivo ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista del P. , vengono dedotti tre, articolati, motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Deduce, con un primo motivo, la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 609-bis e 609-octies c.p., nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p. e 546, lett. e), c.p.p..
Si duole il ricorrente per avere le sentenze di merito ritenuto raggiunta la prova della sua responsabilità travisando le argomentazioni difensive, senza rilevare che le stesse tendevano ad evidenziare come si fossero realmente verificati fatti, nonché l’impossibilità di ritenere la condotta del ricorrente inquadrabile nella fattispecie delittuose contestategli. In particolare, vengono richiamati argomenti già esposti dalla difesa dell’altro ricorrente S. (dichiarazioni contraddittorie della vittima; situazione dei luoghi; degradate condizioni socio – culturali) che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad una valutazione delle condotte del ricorrente come configurabili i reati di ingiurie e molestie, dovendo dunque pronunciarsi giudizio assolutorio per gli altri capi di imputazione, quantomeno con formula dubitativa; il giudizio di responsabilità, comunque, sarebbe stato pronunciato in violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
In ogni caso, la valutazione corretta della situazione oggettiva e soggettiva in cui i fatti si svilupparono, avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a riconoscere l’attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis c.p. in luogo di quella di cui all’art. 609-octies c.p., ontologicamente insussistente nel caso di specie, atteso che la condotta posta in essere dal ricorrente dovrebbe considerarsi come autonoma e, soprattutto, non concordata con quella posta in essere dagli altri soggetti presenti, seppure realizzata in un medesimo contesto spazio – temporale.
3.2. Deduce, con un secondo motivo, la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 3 del d.l. n. 122 del 4/06/1993, conv. in legge n. 205 del 25/06/1993, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p. e 546, lett. e), c.p.p..
Esponendo argomenti già sviluppati dalla difesa dell’altro ricorrente, la difesa del P. sostiene la non configurabilità dell’aggravante dell’odio razziale, in quanto vi sarebbero una serie di circostanze oggettive ed insuscettibili di una diversa interpretazione che indurrebbero ad escludere la configurabilità dell’aggravante, in quanto la condotta del ricorrente non trarrebbe origine da motivazioni di odio attinenti alla razza, nazionalità, etnia o alla religione della p.o..
3.3. Deduce, con un terzo ed ultimo motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione agli artt. 132, 133 e 62 bis c.p..
Si duole il ricorrente in quanto la sentenza d’appello sarebbe priva di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata; in particolare, la confessione del P. avrebbe dovuto indurre già il primo giudice a ritenere il ricorrente meritevole di una diminuzione di pena, escludendo di fatto ogni ipotesi in relazione alle imputazioni di violenza sessuale di gruppo aggravata dall’odio razziale; inoltre, le pena risulterebbe comunque eccessiva, in quanto una serie di elementi (ruolo avuto dall’imputato; comportamento processuale; giovane età; ridottissima capacità a delinquere), avrebbero dovuto indurre all’irrogazione di una pena più contenuta, quantomeno da determinarsi in misura prossima al minimo edittale.

Considerato in diritto

4. Ambedue i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza.
5. La stretta connessione tra i vari motivi di ricorso e le censure che questi muovono alla sentenza impugnata (in particolare, il primo motivo S. ed il primo motivo P. ; il secondo motivo S. , il secondo ed il terzo motivo P. , evocano, sotto diversi angoli prospettici, il medesimo vizio motivazionale ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ed inoltre, pur evocando un vizio di violazione della legge sostanziale, riconducono in realtà la rilevanza del vizio al procedimento logico – giuridico con cui la Corte territoriale ha operato la valutazione, negatoria, da un lato, del riconoscimento delle attenuanti generiche, e, in termini di sussistenza, dall’altro, dell’aggravante dell’odio razziale, sicché tale vizio non può non riverberarsi sul percorso logico – argomentativo espresso nella motivazione della sentenza) ne consente la loro trattazione congiunta.
6. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sui motivi di ricorso, può considerarsi innanzi tutto che – come più volte affermato da questa Corte – le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4^ 21 giugno 2005, Poggi; da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214).
In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell’autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziari, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell’attendibilità di tali dichiarazioni; nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D’altra parte, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214, che, peraltro, ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
7. Altra considerazione di carattere generale – necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale – è che la verifica dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa asseritamente abusata, è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell’ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle.
Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge invero pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste; in questo senso deve sempre ricordarsi – in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi – che mentre la verifica dell’idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l’accertamento dell’attendibilità del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso e dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 – dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703).
Il giudizio di legittimità, però, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
A questa Corte, cioè, non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito.
Il ricorrente che argomenti in ordine all’attendibilità o inattendibilità della persona offesa asseritamente abusata, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito. Oggetto della censura deve essere invece l’iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l’individuazione di un “passaggio motivazionale” – id est la concatenazione di due o più affermazioni – secondo un connettivo di vario genere (d’inferenza, di conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché – a suo avviso – illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche “atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”. Come anche l’isolamento di un’affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione.
Nell’una e nell’altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull’analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 18 settembre 2007, Scancarello) – in una vicenda d’ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna – ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato.
La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente; la possibilità di una indagine extra testuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati.
Rimane fermo il divieto per la Cassazione – in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria – di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.
8. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune di tutti i motivi di ricorso proposti da S. e P. (limitatamente a quelli tendenti a far rilevare i dedotti vizi motivazionali ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), avverso l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Lecce è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni della persona offesa e delle altre risultanze processuali; dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione della donna somala ad offrire la prova della violenza sessuale di gruppo patita.
Ma – si ripete – non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva; ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un’ulteriore valutazione di merito.
Si tratta invece di verificare se l’impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie.
Certo – può notarsi subito – sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d’appello di Lecce e del GUP del Tribunale di Lecce lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione; mentre rimangono a margine – come processualmente irrilevanti – il dissenso valutativo di ciascun ricorrente, le perplessità di alcune dichiarazioni della persona offesa alla luce delle rilevate contraddizioni nel racconto, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali.
Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di merito è quello dell’art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Cfr. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, recata dall’art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana; conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 – dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449.
Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”.
9. Può quindi procedersi all’esame dei singoli motivi di ricorso, muovendo dall’esame del primo motivo, sostanzialmente comune ad entrambi i ricorrenti, con cui viene ad essere censurata la sentenza d’appello per aver ritenuto attendibile e credibile, sia soggettivamente che oggettivamente, la persona offesa, in assenza di elementi di riscontro ed, in ogni caso, senza un’adeguata valutazione delle circostanze concrete emerse in sede di merito.
Ambedue i ricorsi, sono quanto al primo motivo, inammissibili per manifesta infondatezza. Ed invero, la sentenza della Corte territoriale (la cui motivazione, trattandosi di doppia conforme, si fonde con quella di primo grado, formando un tutt’uno motivazionale con essa, avendo le due decisioni utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme: Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002 – dep. 12/03/2002, Lombardozzi D, Rv. 221116), non si limita ad analizzare con scrupolo metodologico il racconto della persona offesa (in particolare valutando sia le dichiarazioni rese due giorni dopo il fatto, sia gli esiti dell’individuazione fotografica del 12 maggio 2007 in cui la vittima riconobbe, in momenti diversi, i suoi aggressori fornendo particolari dettagliati in ordine alle loro sembianze ed al comportamento tenuto, escludendo, per contro, con motivazione immune da vizi logici, qualsiasi rilevanza alle obiezioni difensive fondate sulla inattendibilità dovuta alla provenienza della donna da un ambiente degradato, alla sospetta rivelazione delle accuse più gravi in limine in occasione dell’incidente probatorio, evidenziando i giudici come il nucleo essenziale delle accuse contro il gruppo di giovani che ebbe ad usarle violenza sessuale fosse rimasto inalterato sin da primi momenti, avendo la donna indicato in 5 il numero degli abusanti, cui si erano aggiunte altre persone, tra cui una donna, peraltro operando un riconoscimento eseguito non attenzione, al punto tale da chiarire come tra le fotografie esibitele mancasse quella della persona, poi successivamente riconosciuta nel P. , che le si era rivolto esibendole il proprio organo genitale, insultandola ed offendendola), ma analizza con il dovuto rigore critico gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della vittima (dichiarazioni del teste F.D. , persona estranea alla p.o. e dunque non sospettabile di parzialità, teste oculare che aveva avvisato la polizia di aver visto un gruppo di ragazzi insultare una ragazza africana con frasi offensive, oltre che con sputi e spruzzi d’acqua, indicando tra gli autori un ragazzo basso e tarchiato; gli elementi accertati dalla polizia intervenuta sul posto e nell’immediatezza del fatto, avendo identificato gli agenti della volante della polizia intervenuta, oltre la p.o., anche i partecipanti al gruppo, tra cui i due imputati).
Appare, quindi, evidente come, seppure nel loro articolato sviluppo, le doglianze difensive ripercorrano, senza apprezzabili elementi di novità, le censure già espresse nei motivi di appello, senza nemmeno tener conto delle puntuali argomentazioni espresse dalla Corte territoriale per ritenerle destituite di fondamento, mancando dunque qualsiasi argomentata critica difensiva alle conclusioni cui è pervenuta la Corte d’appello di Lecce, apparendo, pertanto, sotto tale aspetto le censure anche affette da genericità (v., tra le tante: Sez. 3, n. 1470 del 20/11/2012 – dep. 11/01/2013, Labzaoui, Rv. 254259).
La stessa qualificazione attribuita dalla difesa dei ricorrenti alla personalità poco limpida della p.o., non è idonea, del resto, a porre in crisi la credibilità della vittima, in assenza di elementi – valutati ed esclusi dalla Corte leccese – che denotino intenti calunniatori (anche la questione che vittima e autori del reato non si conoscessero, evidenziata dalla difesa, non assume valenza tale da sminuirne la credibilità, a fronte dei valutati riscontri “sul fatto” puntualmente oggetto di indicazione e valutazione da parte dell’impugnata sentenza).
10. Quanto al motivo di ricorso, comune ad entrambi, riguardante la configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, la motivazione della sentenza d’appello è, sul punto, dettagliata (v. pag. 9) avendo sviluppato la Corte territoriale un percorso argomentativo assolutamente condivisibile, avendo chiarito i giudici di merito come sia il ricorrente S. che il P. abbiano partecipato paritariamente alla consumazione del reato, non essendo ravvisabili ruoli differenti o di minore gravità o rilevanza tali da giustificare attenuazioni; ambedue i ricorrenti, infatti, risultano aver partecipato “in gruppo” all’abuso sessuale perpetrato ai danni della donna somala, apportando reciprocamente un contributo morale e materiale al reato, avendo sul punto la Corte territoriale seguito il costante insegnamento di questa Corte secondo cui la “partecipazione” al reato di violenza sessuale di gruppo non è limitata al compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero “spettatore”, sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva (Sez. 3, n. 44408 del 18/10/2011 – dep. 30/11/2011, B. e altri, Rv. 251610), atteso che, in base a quanto emerso dall’istruttoria di merito, gli stessi non svolsero certo un ruolo di “spettatori” nella vicenda, ma vi parteciparono attivamente (anzi, quanto al P. , fu proprio lui a dare inizio all’azione criminosa, attirando l’attenzione della donna, iniziando, insieme agli altri, a porre in essere la condotta illecita).
10.1. Destituita di fondamento è poi la censura, comune ad entrambi i ricorrenti, secondo cui non di violenza sessuale di gruppo si sarebbe trattato ma di concorso in violenza sessuale, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 609-bis cod. pen.; ed invero, ad escludere la fondatezza di tale tesi, è sufficiente qui ricordare che il concorso di persone nel reato di violenza sessuale è configurabile solo nella forma del concorso morale con l’autore materiale della condotta criminosa ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi diversamente il reato di violenza sessuale di gruppo (v., tra le tante: Sez. 3, n. 26369 del 09/06/2011 – dep. 06/07/2011, S., Rv. 250623): ed è indubbio, infatti, che nel caso in esame la compartecipazione al reato sia stata, per ambedue i ricorrenti, di tipo materiale, peraltro entrambi presenti sul luogo del reato. Non è peraltro necessario, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, che vi sia un previo accordo, essendo sufficiente anche un’adesione estemporanea all’altrui progetto criminoso (Sez. 3, n. 34212 del 01/07/2010 – dep. 22/09/2010, V., Rv. 248230), avendo questa Corte anche affermato che è sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 609 octies cod. pen. anche la partecipazione ad un “segmento” dell’azione delittuosa (Sez. 3, n. 15089 del 11/03/2010 – dep. 20/04/2010, Rossi, Rv. 246614).
10.2. Parimenti destituita di fondamento è ancora la censura, comune ad entrambi i ricorrenti, relativa all’asserita non configurabilità dell’aggravante dell’odio razziale. Sul punto, com’è agevole rendersi conto dalla semplice lettura dell’impugnata sentenza, i giudici leccesi motivano puntualmente riferendosi alla natura discriminatoria delle espressioni utilizzate. Nel caso in esame non si è trattato, infatti, solo di epiteti basati sul colore della pelle (la donna venne apostrofata dai ricorrenti come “negra”), ma di offese che riguardavano l’appartenenza della donna ad una razza, espressioni dunque la cui connotazione e finalità discriminatoria era evidente, attributive nella specie alla donna somala di abitudini sessualmente perverse ( la donna, infatti, venne fatta destinataria di frasi del tipo: “tutte le negre fanno bocchini”, frase attribuita allo S. ; mentre, quanto al P. , unitamente agli altri appartenenti al gruppo, le sputava addosso nel momento in cui tutti accompagnavano il gesto con parole offensive, dicendole che era una “sporca negra” e che “tutti gli africani sono sporchi”.
Non v’è dubbio che la Corte territoriale, nel ritenere configurabile l’aggravante dell’odio razziale, ha fatto buon governo della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (l’unica decisione difforme, rimasta isolata nella giurisprudenza di questa Corte, è, infatti, quella richiamata dalla difesa nel ricorso, espressione di un orientamento ormai abbandonato: Sez. 5, n. 44295 del 17/11/2005 – dep. 05/12/2005, Paoletich, Rv. 232539), che, sul punto, ha ritenuto gli estremi dell’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), nell’uso dell’espressione “sporco negro”, in quanto idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa (Sez. 5, n. 22570 del 28/01/2010 – dep. 11/06/2010, P.G. in proc. Scocozza, Rv. 247495; Sez. 5, n. 38217 del 12/06/2008 – dep. 07/10/2008, Matta, Rv. 241640; Sez. 5, n. 37609 del 11/07/2006 – dep. 15/11/2006, P.M. in proc. Ragozzini, Rv. 235199); del resto, le espressioni ed il comportamento discriminatorio utilizzato dai ricorrenti nell’occorso (l’aver affermato che tutte le negre fanno i bocchini o che tutti gli africani sono sporchi), si rapportano, nell’accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo nemmeno rilievo – secondo la giurisprudenza di questa Corte – la mozione soggettiva dell’agente (Sez. 5, n. 38597 del 09/07/2009 – dep. 05/10/2009, P.C. in proc. Finterwald, Rv. 244822).
11. Quanto al secondo motivo di ricorso, con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, con cui si censura l’impugnata sentenza per la mancata concessione dell’attenuante dell’art. 609 – octies, comma quarto, cod. pen. nonché delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è evidente come il preteso vizio motivazionale (per non aver preso la Corte posizione in ordine alla concedibilità o meno delle stesse) sia solo apparente, essendo invero implicita la motivazione in ordine al diniego, come si evince da una serie di elementi. Anzitutto, a pag. 3 della sentenza d’appello, dove la Corte territoriale indica tra i motivi di appello proprio quelli in esame; in secondo luogo, per aver ritenuto la Corte territoriale il ruolo dei ricorrenti assolutamente paritario nella consumazione dell’illecito, ciò che esclude in radice la compatibilità tra tale equivalenza dei ruoli e la marginalità del ruolo del partecipe, presupposto della configurabilità dell’attenuante del comma quarto dell’art. 609-octies cod. pen..
Il diniego implicito, del resto, dell’attenuante della minima importanza è stato ritenuto corretto da questa stessa Corte con riferimento all’omologa figura, quanto ai presupposti applicativi, prevista dall’art. 114 cod. pen., essendosi affermato che, allorché l’imputato abbia richiesto l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione a tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell’evento (Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008 – dep. 05/06/2008, Zito e altro, Rv. 240364; nel caso di specie, relativo al concorso in furto aggravato di un’autovettura, è stata ritenuta corretta la motivazione con cui la Corte d’appello, anche attraverso il diniego delle attenuanti generiche, ha implicitamente negato la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.). Analogamente, il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, soprattutto tenuto conto della circostanza – rilevabile nel caso in esame – di aver assunto come pena base una pena prossima al minimo edittale (pari ad anni sei di reclusione), può ben graduare la riduzione delle riconosciute attenuanti, non concedendole nella loro massima estensione, senza necessità di dover procedere ad una rigorosa motivazione.
12. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza sollevato dalla difesa P. nel terzo motivo di ricorso, relativamente alla mancata valorizzazione della confessione, la Corte territoriale ha chiarito come quest’ultima non meritasse attenuazioni di pena (v. pag. 8 dell’impugnata sentenza), essendosi il reo limitato ad affermare ciò che non poteva negare; la confessione, dunque, non venne determinata da resipiscenza, ma da intento sostanzialmente utilitaristico, ciò che esclude qualsiasi valenza in senso attenuante, legittimando il diniego di una riduzione dosimetrica della pena (v., tra le tante: Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994 – dep. 17/12/1994, Fiorentino, Rv. 199886).
13. Infine, quanto al motivo di doglianza, comune ad entrambi i ricorrenti, riguardante il trattamento sanzionatorio, per rilevarne l’infondatezza manifesta, è sufficiente qui non soltanto richiamare quanto evidenziato dalla Corte territoriale (pagg. 8/9 dell’impugnata sentenza) a proposito della pena inflitta, della sua conformità ai criteri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen. ed all’assenza di elementi difensivi utili ad incidere sulla dosimetria della pena, ma anche – e soprattutto – del dato oggettivo costituito dalla determinazione della pena base in misura assai prossima al minimo edittale di anni sei di reclusione.
Ed è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (v., da ultimo: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464).
14. Entrambi i ricorsi devono essere, dunque, dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.