Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 4 febbraio 2014 – 11 aprile 2014, n. 8611

In una vendita immobiliare la Corte ha affermato che un atto puo’ essere redatto in lingua straniera solo se viene espressamente dichiarato dalla parte interessata di non conoscere la lingua italiana. Cio’ in deroga alla regola generale prevista dall’art. 54 co. 1 della legge notarile secondo cui “Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana”.

 

Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza dell’11 aprile 2014, n. 8611