Corte di Cassazione, sezione I pen., sentenza 14 novembre 2006, n. 39083

In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, la figura speciale di espulsione “sostitutiva”, prevista dall’art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e succ. modif. nei confronti dello straniero condannato e detenuto in esecuzione pena, presupponendo che questi si trovi in una delle situazioni indicate nell’art. 13, comma secondo, non risulta applicabile laddove (in conseguenza della tardiva presentazione della domanda di rinnovo di permesso soggiorno) spetti ancora alla competente autorità amministrativa il compito di controllare previamente la sussistenza, o non, delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, non essendo il Tribunale di sorveglianza legittimato a entrare nel merito della riferibilità a causa di forza maggiore del ritardo medesimo, per inferirne automaticamente l’espulsione dello straniero. (Annulla con rinvio, Trib.Sorv. Milano, 17 novembre 2005)

Corte di Cassazione, sezione I pen., sentenza 14 novembre 2006, n. 39083, depositata in cancelleria il 27 novembre 2006.