Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza del 28 ottobre 2015, n. 43488

L’aggravante di cui all’art. 3  L.122/1993 (“Legge Mancino”) è configurabile quando risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all’odio o alla discriminazione razziale, etnica o nazionale a prescindere dal movente che  ha innescato la condotta. Pertanto l’utilizzo di espressioni come “marocchino di merda” o “immigrati di merda” è di per sé sufficiente a determinare l’applicazione della predetta aggravante, senza che sia necessario compiere ulteriori indagini sul movente.

Aggravante art. 3 L.122/1993 (“Legge Mancino”) – rilevanza del movente – non sussiste – utilizzo di espressioni ingiuriose a carattere etnico/razziale – sufficienza.

La sentenza