In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il ricorrente alleghi l’effettuazione nel Paese d’origine (Guinea) dell’infibulazione della figlia minorenne, l’esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria non può limitarsi alla verifica dell’obbligatorietà del ricorso a tale pratica a livello legale o religioso, ma deve estendersi fino all’acquisizione di informazioni accurate e aggiornate sul costume sociale cogente nel Paese, acquisendole dagli organismi internazionali che si occupano del monitoraggio della pratica dell’infibulazione, in modo da accertare se sussista un condizionamento collettivo in base al quale essa sia comunque percepita come doverosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto non credibile il racconto del richiedente esclusivamente sulla base delle informazioni attinte dal sito “ecoi.net”, senza altro precisare quanto alla data e al paese di riferimento, sì da non consentire l’esatta individuazione della fonte di conoscenza e il controllo sul contenuto delle informazioni).