Il diritto a non essere discriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost), sovranazionale (direttiva 2000/43/CE) ed interno (artt. 3 e 4 d.lgs. 21572003 e 44 d.lgs. 286/98) di rifermento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario, a nulla rilevando che il dedotto comportamento discriminatorio consista nell’emanazione di un atto amministrativo.
diritto alla non discriminazione – diritto soggettivo – competente il giudice ordinario – comportamento discriminatorio – atto amministrativo