Corte di Cassazione, sentenza depositata il 23 marzo 2012 n. 11508

Per l’integrazione dell’illecito penale  è necessario che non venga esibito ne’ passaporto ne’ permesso di soggiorno, senza giustificato motivo, all’autorità richiedente.

Il testo previgente dell’art. 6, comma 3 del Dlgs n.286/98 prevedeva testualmente l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino ad euro 413 nel confronti dello straniero che, “a richiesta degli ufficiati e agenti di pubblica sicurezza” non esibisse senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno”.

Il nuovo testo della medesima norma, introdotto dalla L. 15 luglio 2009, n, 94, art. 1, comma 22, lett. h), cit., ha sostituito alla congiunzione alternativa “ovvero” quella copulativa “e”, cosicché per l’integrazione dell’illecito penale non è più sufficiente l’omessa esibizione del (solo) passaporto o del (solo) permesso di soggiorno, ma è richiesto che sia l’uno sia l’altro documento non siano mostrati, senza giustificato
motivo, all’autorità richiedente, ciò che postula la presenza regolare dello straniero in Italia, non essendo esigibile la cumulativa esibizione dei documenti suddetti da parte dello straniero clandestino, il quale, per definizione, è privo del permesso di soggiorno (o di altro documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato).

L’abrogazione della precedente norma incriminatrice, come sopra indicata, non discende dunque dalla giurisprudenza, seppure autorevole, di questa Corte (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, dep. 27/04/2011, Alacev, Rv.249546), che ha risolto un potenziale contrasto interpretativo al riguardo, bensì dalla predetta innovazione legislativa, con la conseguenza che essa ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 673 c.p.p., comma 1, postulante, appunto, un’ipotesi di abrogazione esplicita o implicita di una norma (conforme: Sez. 1, n. 27121 del 11/07/2006, dep. 01/08/2006, Aliseo, Rv.235265).
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