Accolto il ricorso di una cittadina italiana per ottenere il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del fratello affetto da malattia cronica invalidante. La cittadina italiana aveva presentato ricorso contro la Corte d’appello di Bologna che aveva negato il ricongiungimento, accogliendo il reclamo del Ministero degli Affari Esteri e revocando il provvedimento del Tribunale di Bologna che, invece, aveva dato parere positivo all’ingresso per mortivi familiari del fratello, familiare extracomunitario di cittadina comunitaria. La Corte di appello aveva ritenuto fondato il reclamo del MAE : la lavoratrice, conseguita la cittadinanza italiana, aveva ottenuto il ricongiungimento con i suoi genitori ma aveva di fatto determinato una situazione di abbandono del fratello, affetto da malattia cronica invalidante. Tale situazione non era, seconod i giudici, meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso ” perché l’art. 3, comma 2, lettera a) d.lgs. n. 30 del 2007 non richiede altro requisito- ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento con altro familiare diverso da quelli definiti all’art. 2 che quello di essere a carico o di convivere, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale ovvero la ricorrenza di gravi motivi di salute che impongano che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente. Gravi motivi che il provvedimento impugnato espressamente riconosce come sussistenti ma erroneamente ritenuti neutralizzati da un precedente comportamento della cittadina italiana non contemplato dalla norma.Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame e per il regolamento delle spese.”
Corte di Cassazione – Sentenza del 7 settembre 2011 n. 18384