Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 30757, 6 novembre 2018

In tema d’immigrazione, l’opposizione avverso il diniego del questore al rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 22, comma 12-quater del d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, che procederà con cognizione piena a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere dal procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all’interno del procedimento amministrativo, non vincolando l’autorità giurisdizionale.

permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo – art. 22 comma 12-quater d.Lgs. 286/98 – giurisdizione giudice ordinario – parere Procura della Repubblica – necessario al rilascio del permesso – esercizio discrezionalità tecnica all’interno del procedimento amministrativo – autorità giudiziaria non vincolata

Corte di Cassazione S.U.., sentenza n. 30757 del 6.11.2018, pres. Mammone, rel. Rubino