Si impone la cassazione del provvedimento impugnato per una nuova valutazione delle deduzioni difensive avanzate dal ricorrente, che aveva adeguatamente illustrato la circostanza dell’impossibilità di cura della patologia psichiatrica da cui era affetto il ricorrente nel suo paese di origine (il Marocco), allegando anche le conclusioni di qualificati rapporti informativi internazionali. A fronte di questa puntuale allegazione difensiva, il giudice del merito, pur ritenendo rilevante – per ragioni che però non specifica – la circostanza dedotta dal ricorrente, non ha in alcun modo motivato la ritenuta infondatezza di quanto allegato dal richiedente a proposito dell’impossibilità oggettiva di cura nel paese di provenienza, ma ha osservato sul punto, in modo apodittico, che il Marocco è un paese evoluto idoneo a somministrare le necessarie cure al paziente. Ne deriva che le ragioni della decisione risultano in realtà oscure in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.
Corte suprema di cassazione, ordinanza del 9 gennaio 2020, n. 272