Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 dicembre 2020
Tribunale di Padova, ordinanza 23 dicembre 2020
Tribunale di Roma, decreto del 21 dicembre 2020
Tribunale di Alessandria, sentenza 15 dicembre 2020
Tribunale di Milano, ordinanza 24 novembre 2020
Tribunale di Milano, ordinanza 10 novembre 2020
Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 17 giugno 2020, n. 11743
Tribunale di Venezia, ordinanza 19 ottobre 2020
Circolare del Ministero dell’Interno del 12 ottobre 2020
Tribunale di Trento, ordinanza 29 settembre 2020
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2020, n. 58/E
Tribunale di Milano, ordinanza 14 settembre 2020
Tribunale di Vicenza, ordinanza 1 settembre 2020
Corte d’Appello di Genova, sentenza 26 agosto 2020
Corte di Cassazione, ordinanza del 9 gennaio 2020, n. 272
Si impone la cassazione del provvedimento impugnato per una nuova valutazione delle deduzioni difensive avanzate dal ricorrente, che aveva adeguatamente illustrato la circostanza dell’impossibilità di cura della patologia psichiatrica da cui era affetto il ricorrente nel suo paese di origine (il Marocco), allegando anche le conclusioni di qualificati rapporti informativi internazionali. A fronte di questa puntuale allegazione difensiva, il giudice del merito, pur ritenendo rilevante – per ragioni che però non specifica – la circostanza dedotta dal ricorrente, non ha in alcun modo motivato la ritenuta infondatezza di quanto allegato dal richiedente a proposito dell’impossibilità oggettiva di cura nel paese di provenienza, ma ha osservato sul punto, in modo apodittico, che il Marocco è un paese evoluto idoneo a somministrare le necessarie cure al paziente. Ne deriva che le ragioni della decisione risultano in realtà oscure in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.
Corte suprema di cassazione, ordinanza del 9 gennaio 2020, n. 272