Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Tribunale di Genova, ordinanza 10 novembre 2022
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
L’art. 80, comma 19, L. 388/2000 – nella parte in cui condiziona la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo cosi i titolari di permesso unico lavoro – appare in contrasto sia con l’art. 12 direttiva 2011/98, sia con norme costituzionali come gli artt. 3 e 38, comma 1, 11 e 117 Cost. questi ultimi con riferimento all’art. 34 CDFUE e allo stesso art. 12 direttiva 2011/98. Sussistendo quindi un’ipotesi di doppia pregiudizialità occorre privilegiare, in prima battuta, la questione di legittimità costituzionale.
Assegno sociale – Art. 80, comma 19, L. 388/2000 – requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo – esclusione dei titolari di permesso unico lavoro – possibile contrasto con l’art. 12 direttiva 2011/98 e con norme costituzionali – doppia pregiudizialità – obbligo di privilegiare la questione di illegittimità costituzionale – sussistenza