Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza del 6 maggio 2020 n. 8574

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, possano sussistere condizioni di vulnerabilità.

Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza del 6 maggio 2020 n. 8574