Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza del 19 giugno 2020, n. 11936

In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui all’art. 14, lettera a) (condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte) e lettera b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), del d.lgs. n. 251 del 2007, è necessario, diversamente da quanto disposto alla lettera c) del medesimo art. 14, che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria siano “effettivi” (come richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. g), dello stesso decreto) e, cioè, “individuali” o almeno “individualizzati” e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione.

Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza del 19 giugno 2020, n. 11936