Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza del 19 giugno 2020, n. 11912

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, la comparazione tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuata secondo il principio di “comparazione attenuata”, senza alcuna tipizzazione delle categorie soggettive meritevoli di tutela posto che il giudizio ha ad oggetto la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali e senza che assuma rilievo la mancata allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di protezione sussidiaria. (Fattispecie relativa a cittadino straniero originario del Pakistan, per il quale era stata ritenuta credibile la situazione di oggettiva vulnerabilità e “meritevole” l’assunzione lavorativa ottenuta in Italia ma non sufficiente ai fini del giudizio comparativo, essendo mancata l’allegazione di fatti diversi).

Corte di Cassazione, III sezione civile, ordinanza del 19 giugno 2020, n. 11912