Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza del 17 luglio 2020, n. 15322

Ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, normativamente tipizzata dall’art. 2, comma 11, lett. h) bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.lgs. n. 145 del 2015, impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva escluso per un richiedente affetto da epatite cronica attiva da HBV la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria in base alla considerazione che, alla data di presentazione del ricorso, il programma terapeutico prescritto al ricorrente fosse terminato e che, comunque, nel paese di provenienza fosse assicurata una copertura vaccinale relativa al virus dell’epatite B, senza avere indagato sull’effettiva capacità del sistema sanitario di erogare cure idonee a fronteggiare la patologia del richiedente).

Corte di Cassazione, II sezione civile, ordinanza del 17 luglio 2020, n. 15322