Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 21 ottobre 2019, n. 26830

Il giudice ordinario, investito dell’opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero adottato per motivi di pubblica sicurezza, ha il potere-dovere di verificare, con accertamento pieno non limitato da un’insussistente discrezionalità dell’amministrazione, l’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero a una delle categorie dei soggetti socialmente pericolosi previste dalla legge (prevenuti, terroristi, mafiosi), avendo l’accertamento ad oggetto non l’atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la loro legittima compressione, sicché il giudice ben può sindacare la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall’amministrazione, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di sostituire o integrare gli elementi di fatto su cui si fonda il provvedimento espulsivo.