Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza dell’11 marzo 2020, n. 6879

La riduzione in stato di schiavitù derivante da soggetti non statuali configura una situazione di minaccia di danno grave alla persona o di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato, che impone al giudice di verificare in concreto se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rilevante la narrazione del richiedente che aveva riferito di essere fuggito dal Paese di origine perché costretto al lavoro fin da piccolo da soggetti privati e di temere, in caso di rimpatrio, di essere rintracciato dalle stesse persone e costretto nuovamente a lavorare per ripagare un debito del padre).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza dell’11 marzo 2020, n. 6879