Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza dell’11 dicembre 2019, n. 32331

In tema di protezione internazionale, l’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 sancisce il divieto di espulsione in caso di rischio di persecuzione nel paese di origine, che può essere dedotto per la prima volta nel giudizio di impugnazione della misura espulsiva di cui all’art. 13 del citato decreto, essendo irrilevante il fatto che al momento dell’adozione dell’atto impugnato tale rischio non fosse noto all’autorità amministrativa o che lo straniero non avesse in precedenza presentato una domanda di protezione internazionale.