Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 9 luglio 2020, n. 14548

In tema di riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata. Ne consegue che nel caso in cui il ricorrente alleghi e documenti che le ragioni di fuga sono ascrivibili a motivi di salute,ove sia dedotta l’esistenza di postumi successivi all’esecuzione di un intervento chirurgico, il giudice non può limitarsi a riscontrarne l’esito positivo, deducendone implicitamente la guarigione, ma deve svolgere approfondimenti istruttori, anche officiosi, al fine di verificare la sussistenza di perduranti problematiche di salute.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 9 luglio 2020, n. 14548