In tema di protezione internazionale, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine al giudizio di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, non solo deve rispondere ai criteri di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, ma deve essere anche argomentata in modo idoneo a rivelare la relativa “ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice cosicchè il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che aveva basato il giudizio di non credibilità del richiedente sulla mancata conoscenza da parte del medesimo delle modalità operative di una gang, della quale però non aveva mai fatto parte, e sul fatto che, anche in considerazione del numero di abitanti della sua città di provenienza, non era ravvisabile il rischio di persecuzione poiché “ben difficilmente avrebbe potuto essere rintracciato dai suoi persecutori”).
Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 9 luglio 2020, n. 14681