Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13959

Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13959