Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 30 giugno 2020, n. 13257

In tema di protezione internazionale, nei casi in cui “ratione temporis” sia applicabile l’art. 5, comma 6, del d.lgs.n. 286 del 1998, ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui il richiedente sia affetto da epatite di tipo B, il giudice non può limitarsi a valutare che la malattia sia in uno stato di latenza e che non siano attualmente necessarie cure farmacologiche, ma deve verificare, in base ai documenti acquisiti ed eventualmente anche con approfondimenti istruttori officiosi, se il servizio sanitario del Paese di provenienza (nella specie il Ghana) sia in grado di fornire al richiedente cure adeguate, tenuto conto del fatto che, anche ove lo stesso non fosse sottoposto a terapia, resterebbe comunque affetto da una malattia che può evolversi con l’insorgenza di complicanze severe come la fibrosi, la cirrosi, l’insufficienza epatica, l’epatocarcinoma.

Conforme all’ordinanza della Corte di Cassazione, I sezione civile, del 4 febbraio 2020, n. 2558

 


Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 30 giugno 2020, n. 13257