Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 3 luglio 2020, n. 13758

In tema di protezione umanitaria, l’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e “ove occora” nel Paese in cui è transitato, allorché l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice del merito aveva rigettato al domanda di protezione umanitaria trascurando del tutto di valutare il lungo soggiorno del ricorrente in Libia, ove era giunto a poco più di dieci anni rimanendovi fino alla morte del padre intervenuta quando ne aveva 18).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 3 luglio 2020, n. 13758