Anche nei procedimenti di protezione internazionale l’ascolto del minore richiedente che abbia compiuto almeno dodici anni, ovvero di età inferiore ove capace di discernimento, è adempimento indispensabile, in forza dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sicché tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del richiedente, sussistano particolari ragioni, da indicarsi specificamente, che lo sconsiglino.
sul ricorso 30620/2018 proposto da:
Avvocato A.D., quale tutore del minore non accompagnato
K.D., che rappresenta e difende, unitamente al quale è
domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione, giusta autorizzazione del giudice
tutelare in data (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
e contro
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari;
– intimato –
avverso il decreto n. 6442/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositato il
10/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RITENUTO CHE:
K.D., (nato in (OMISSIS)), al quale era già stato riconosciuto il permesso di soggiorno quale minore, in persona del tutore, ha impugnato dinanzi il Tribunale di Bari, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della altre forme di protezione internazionale.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto con sei mezzi.
Diritto
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del combinato disposto di cui all’art. 12 della Convenzione di New York e dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo in materia di ascolto del minore.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale, nel motivare il rigetto, ha ricalcato il provvedimento di rigetto della Commissione, ravvisando incongruenze e contraddizioni tali da minare la credibilità del racconto concernente sia la provenienza dalla citta di (OMISSIS), sia le ragioni di fuga dal Mali, senza procedere al richiesto ascolto del minore, presente all’udienza.
Critica la statuizione con la quale, da un lato eh si è dato atto della irrilevanza dell’audizione diretta, in ragione dell’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese in due occasioni alla Commissione “sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell’invocata protezione” e dall’altro si è ritenuto non credibile il narrato per incongruenze e contraddizioni.
Il motivo è fondato e va accolto.
L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino.
Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. n. 12018 del 07/05/2019; Cass. n. 6129 del 26/03/2015) ed è un adempimento necessario, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l’audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità (Cass. n. 10784 del 17/04/2019).
Tali principi trovano applicazione anche nei procedimenti concernenti la richiesta di protezione internazionale.
Il Tribunale ha disatteso la richiesta di audizione senza attenersi ad essi e la decisione va cassata.
2. Con gli altri motivi il ricorrente denuncia:
Secondo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) perchè la situazione politico/sociale dell’intero Paese era connotata da una situazione di sicurezza precaria – come evidenziato dalla stesso Tribunale e dalle fonti da questi consultate – di guisa che il riconoscimento avrebbe potuto essere concesso, indipendentemente dalla provenienza del richiedente dall’una o dall’altra zona.
Terzo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4 per essere stato il provvedimento della Commissione territoriale redatto e sottoscritto dal solo Presidente e, conseguentemente, nullo.
Quarto motivo: Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1, in merito allo svolgimento del colloquio dinanzi ad un unico componente della Commissione territoriale.
Quinto motivo: Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 per non avere tenuto conto la Commissione della appartenenza del richiedente alla categoria vulnerabile, in quanto “minore”.
Sesto motivo: Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Commissione raccomandato il rilascio del permesso umanitario.
I motivi dal secondo al sesto vanno dichiarati assorbiti.
3. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.