Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 5225

In tema di protezione internazionale, non rientra nell’ambito della valutazione di credibilità della storia del richiedente, il sindacato sul percorso individuale che egli abbia seguito per abbracciare un determinato credo, né il livello di conoscenza dei relativi riti, fondato sul grado delle conoscenze teologiche, senza considerare che la mutevolezza delle modalità dell’atteggiarsi della fede personale rende il concetto stesso di conoscenza delle pratiche religiose di un determinato culto estremamente vago e, come tale, non idoneo a fondare alcun giudizio oggettivamente apprezzabile.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 26 febbraio 2020, n. 5225