Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 25 marzo 2020 n. 7520

In tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l’impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dall’art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l’iter acceleratorio previsto dall’art. 28 bis, comma 2, del d.lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all’esito di una procedura ordinaria.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 25 marzo 2020 n. 7520