In tema di protezione internazionale è nullo, per violazione dell’art. 35 bis, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 25 del 2008, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l’udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all’audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest’ultimo procedere all’immediata contestazione della nullità, ex art. 157, comma 2, c.p.c., dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio.
Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 24 luglio 2020, n. 15954