Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13891

Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l’obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett. b) e b) “bis”, 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l’espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 22 maggio 2019, n. 13891