Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 19 aprile 2019, n. 11097

In tema di protezione internazionale, a fronte dell’onere dello straniero di proporre un’istanza, per quanto possibile, documentata, il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria che, in presenza di dubbi o contestazioni sulla documentazione prodotta dal richiedente, deve essere compiuta utilizzando anche canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi, prima di poterne affermare l’insufficienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che, omettendo una qualunque attività istruttoria, aveva ritenuto non genuino il certificato di domicilio prodotto dal ricorrente in ragione della diversità delle lingue – inglese e “pasthun” – nelle quali era stato redatto, nonché delle modalità di apposizione della fotografia del ricorrente e delle differenti diciture relative alla provenienza dello stesso).

Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 19 aprile 2019, n. 11097