Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 17 maggio 2019, n. 13449

Il riferimento operato dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insufficiente il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, ai “più recenti report del Ministero degli Esteri”).