Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 16 dicembre 2019, n. 33187

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione di vulnerabilità del richiedente non può essere astrattamente esclusa sulla base del mero accertamento dell’impossibilità di rimedi terapeutici per la grave malattia denunciata, senza che il giudice valuti anche la possibilità per il richiedente, in caso di rimpatrio, di essere posto in condizione di usufruire del godimento dei diritti fondamentali in relazione sia alle condizioni di vita del Paese di provenienza, sia alle limitazioni derivanti dalla malattia da cui è affetto. (Nella specie, la Corte di cassazione ha cassato il provvedimento con il quale il Tribunale aveva negato la protezione umanitaria solo sul rilievo dell’inesistenza di terapie contenitive della patologia riscontrata sul richiedente).


L’ordinanza