Corte di Cassazione, I sezione civile, ordinanza del 12 luglio 2019, n. 18860

Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e stante la generale previsione di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c., non va dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza adottato dalla commissione territoriale, la quale abbia omesso di indicare, tra i casi nei quali il termine d’impugnazione ordinario di giorni trenta è dimezzato, anche quello dell’impugnazione del detto rigetto, dovendosi riconoscere la scusabilità dell’errore in cui è incorso il destinatario del provvedimento.


L’ordinanza