Corte d’appello di Venezia, sentenza 10 ottobre 2017

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 D.lgs 151/2001 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale secondo le previsioni del regolamento CE 883/2004 e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che richiama detto regolamento. Ne consegue che, essendo tale principio, chiaro preciso ed incondizionato e dunque direttamente applicabile dalle pubbliche amministrazioni, l’art. 74 D.lgs 151/2001 deve essere disapplicato nella parte in cui limita il diritto all’assegno di maternità di base alla cittadina extracomunitaria titolare di permesso di soggiorno lungoperiodo e la violazione costituisce discriminazione.

Assegno di maternità di base – art. 74 D.lgs 151/2001– prestazione di sicurezza sociale–regolamento CE 883/2004– cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – parità ex art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – disapplicazione 74 d.lgs 151/2001 – discriminazione – sussiste

Corte d’appello di Venezia, 10.10.2017, pres. Perina , rel. Cavallino, XXX (Avv.to Berti ) c. INPS (Avv.to Sferrazza)