Corte d’Appello di Venezia, sentenza 10 ottobre 2017

L’assegno di maternità di base di cui all’art. 74 d.lgs 151/2001 rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale del Regolamento CE 883/2004 in quanto prestazione che si riferisce al “rischio” maternità espressamente previsto all’articolo 3, para. 1, e pertanto la cittadina extra UE titolare di un permesso unico lavoro ha diritto a tale beneficio in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 12 della direttiva 2011/98 che risultando chiaro, preciso e incondizionato deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che la sua violazione costituisce una discriminazione.

Assegno di maternità di base – art. 74 d.lgs 151/2001– prestazione di sicurezza sociale– regolamento CE 883/2004 – cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro – parità ex art. 12 direttiva 2011/98 – principio chiaro preciso e incondizionato – obbligo di applicazione diretta – mancata applicazione – discriminazione – sussistenza

Corte d’Appello di Venezia, 10.10.2017, Pres. Perina, Rel. Cavallino, XXX (Avv.to Berti) c. INPS (Avv.to Figliuzzi)