Corte d’Appello di Trento, sentenza 26 ottobre 2017

L’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 della L. 153/1998 è un emolumento al quale ha diritto, non tanto il singolo familiare, quanto piuttosto il nucleo nel suo insieme;  pertanto – indipendentemente dallo status giuridico del familiare –  occorre avere riguardo alla condizione del lavoratore richiedente, il quale ove risulti a lui applicabile il  principio di parità di cui all’art. 11 direttiva CE 2003/109, ha diritto al medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani; ne consegue che anche per il lavoratore lungosoggiornante non è richiesta – così come per gli italiani – la convivenza con il lavoratore o la residenza in Italia dei familiari;  la normativa nazionale in contrasto con il suddetto principio deve essere disapplicata.

Assegno per il nucleo familiare – art. 2, L. 153/1998 – diritto del nucleo familiare all’emolumento – principio di parità ex. art. 11, direttiva 2003/109 – cittadini stranieri soggiornanti lungo periodo –-  illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri – computabilità dei familiari residenti all’estero – sussistenza –  inapplicabilità della norma nazionale

Corte d’Appello di Trento, 26.10.2017, Pres. Maione, Rel. Patti, XXX (Avv.to Guarini) c. INPS (Avv.ti De Pompeis e Odorizzi)