Corte d’Appello di Torino, sentenza 6 novembre 2017

Poiché l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2, L. 153/1988 è una prestazione che rientra nei settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento 883/2004, il principio di parità di cui all’articolo 12 direttiva 2011/98, che richiama a detto regolamento, deve trovare applicazione. Tale principio in quanto chiaro, preciso e incondizionato deve essere direttamente applicato dalle pubbliche amministrazioni e pertanto l’art. 2, comma 6bis, L.153/1998 deve essere disapplicato nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, consente il computo nel nucleo familiare dei soli familiari residenti sul territorio nazionale.

Assegno per il nucleo familiare – art. 2, L. 153/1988 – prestazione di sicurezza sociale – regolamento 883/2004 – principio di parità – art. 12, direttiva 2011/98 – principio chiaro, preciso e incondizionato – diretta applicabilità – obbligo delle amministrazioni – art. 2, comma 6bis, L.153/1988 – illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri – diritto al computo dei familiari residenti all’estero – disapplicazione

Corte d’Appello di Torino, 06.11.2017, Pres. Pasquarelli, XXX (Avv.ti Guariso e Neri) c. INPS (Avv.ti Parisi e Borla)