Corte d’appello di Torino, II sez. civ., sentenza 7.2.2017

La corte territoriale riconosce il diritto alla protezione umanitaria ad un cittadino gambiano sia in ragione del concreto rischio di essere ingiustamente incarcerato in Gambia in condizioni detentive particolarmente dure, che dell’elevato grado di inserimento e radicamento sociale raggiunto durante la sua permanenza in Italia(apprendimento della lingua italiana, e stabile occupazione lavorativa). Nel percorso motivazionale la corte subalpina espressamente riconosce che rispetto alle serie controindicazioni al rimpatrio assume rilievo anche il grado di radicamento e inserimento sociale del richiedente nel nostro territorio.

Protezione internazionale – cittadino gambiano – appello avverso la decisione del tribunale che confermava il rigetto di ogni domanda di protezione conformemente alla decisione della protezione internazionale- domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria – infondatezza di entrambe – domanda di protezione umanitaria – rischio di ingiusta detenzione in caso di rientro in Gambia – ampia prova di elevato grado di integrazione in Italia -fondatezza della domanda.

Corte d’appello di Torino, II sez. civ., sentenza 19.1.2017 – 7.2.2017, est. Rossi, Pres. Cortese, XXX (avv. Trucco) c. Ministero dell’interno (avvocatura dello Stato) nonché Procura generale presso la Corte d’appello di Torino