Sussiste il diritto della ricorrente, cittadina extra UE titolare di permesso unico lavoro, a percepire l’assegno di maternità ex art. 75 d.lgs. 151/2001 (assegno di maternità dello Stato) avendo la richiedente maturato il requisito contributivo di almeno tre mesi e applicandosi l’art. 12 della Direttiva Ue 2011/98 in quanto tale disposizione sancisce il diritto dei lavoratori di Stati terzi, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, a beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiorno, per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal Regolamento 883/2004 e quindi, anche rispetto ai trattamenti di maternità e paternità previsti dall’art. 3 let. b) di tale Regolamento.
assegno maternità dello Stato – art. 75 d.lgs. 151/2001 – diniego – cittadina extra UE titolare di pds unico lavoro – discriminazione – sussiste – applicazione dell’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE -art. 3 Regolamento CE 883/2004