Corte di Appello di Milano, sentenza del 20 maggio 2016

L’esclusione di una candidata da una selezione per un posto di lavoro con mansioni di hostess di fiera determinato dal rifiuto della candidata stessa di togliere l’hijab, costituisce discriminazione diretta in ragione dell’appartenenza religiosa, non potendosi ritenere che l’assenza di velo costituisca requisito essenziale della prestazione ex art. 3 comma 3 d.lgs. 216/2003; ne consegue il diritto del soggetto discriminato al risarcimento del danno non patrimoniale.

Accesso al lavoro –selezione per mansioni di hostess – esclusione di una candidata a causa del rifiuto di togliere il velo – requisito essenziale della prestazione – art. 3 comma 3 d.lgs. 216/2003 – non configurabilità – discriminazione diretta per ragioni religiose – sussiste – diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – sussistenza

Corte d’Appello di Milano, sentenza del 20 maggio 2016, pres. Vitali, rel. Casella, XXX (avv.ti Guariso e Neri) c. Evolution Events srl (avv.to Bertozzi)

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