Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 dicembre 2020
La differenziazione introdotta dal regolamento del Comune di Lodi introdotto con DGC 28/2017 in punto di documentazione su redditi/beni posseduti (o non posseduti ) all’estero costituisce una discriminazione diretta nei confronti dei cittadini di Stati extra UE per ragioni di nazionalità perché di fatto, attraverso i gravosi oneri documentali aggiuntivi richiesti, rende loro difficoltoso concorrere all’accesso alle prestazioni sociali agevolate, così precludendo ai predetti il pieno sviluppo della loro persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza; ne consegue il respingimento dell’appello presentato dallo stesso Comune.
Regolamento Comune di Lodi – dgr. 28/2017 – prestazioni sociali agevolate -certificazione Autorità stato estero richiesta ai soli cittadini extra UE – discriminazione – sussiste – appello – rigettato