Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 9 dicembre 2021
Tribunale di Milano, ordinanza 1 dicembre 2021
Corte d’Appello di Milano, sentenza 29 dicembre 2020
La differenziazione introdotta dal regolamento del Comune di Lodi introdotto con DGC 28/2017 in punto di documentazione su redditi/beni posseduti (o non posseduti ) all’estero costituisce una discriminazione diretta nei confronti dei cittadini di Stati extra UE per ragioni di nazionalità perché di fatto, attraverso i gravosi oneri documentali aggiuntivi richiesti, rende loro difficoltoso concorrere all’accesso alle prestazioni sociali agevolate, così precludendo ai predetti il pieno sviluppo della loro persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza; ne consegue il respingimento dell’appello presentato dallo stesso Comune.
Regolamento Comune di Lodi – dgr. 28/2017 – prestazioni sociali agevolate -certificazione Autorità stato estero richiesta ai soli cittadini extra UE – discriminazione – sussiste – appello – rigettato