Sussiste il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sanitario di cui all’art. 8 comma 16 L. 537/1993 e deve essere riconosciuto in favore del richiedente asilo anche avendo riguardo alla sua mera non contestata condizione di “ non occupazione”. La fruizione di agevolazioni di carattere sociale è infatti da estendersi, ai sensi dell’art. 19 co. 7 d.lgs. 150/2011 anche ai soggetti in condizioni di non occupazione in senso ampio (disoccupati e inoccupati)
Esenzione ticket sanitario – art. 8 co.16 L. 537/1993 – non occupazione – art. 19 co. 7 d.Lgs 150/2011 – sussiste violazione