Corte d’Appello di Milano, sentenza 15 maggio 2018

L’individuazione da parte dell’Inps, con Circolare n. 39 del 2017, dei requisiti necessari ai fini dell’erogazione del premio di natalità di cui all’art. 1, comma 353, L.232/2016, oltre che illegittima in quanto introduce in sede amministrativa requisiti non previsti dal legislatore, va qualificata come discriminatoria in quanto esclude dal beneficio per ragioni di nazionalità e senza alcuna ragionevole motivazione una parte delle donne residenti in Italia.

Circolare Inps n. 39 del 2017 – individuazione requisiti – premio di natalità – art. 1, comma 353, L.232/2016 – illegittimità – introduzione requisiti in via amministrativa –– assenza ragionevole motivazione – discriminazione per ragioni di nazionalità – sussiste

Corte d’Appello di Milano, 15.05.18, Pres. Rel. Bianchini, INPS (Avv.to Vivian) c. APN, Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’Uomo Onlus, ASGI (Avv.ti Guariso e Neri)