Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 20 aprile 2023
Circolare dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del 7 aprile 2023, n. 41
Corte di Cassazione, ordinanza 8 marzo 2023
Tribunale di Torino, ordinanza 7 marzo 2023
Consiglio di Stato, sentenza 6 marzo 2023
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 23 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 8 febbraio 2023
Tribunale di Vicenza, ordinanza 6 febbraio 2023
Tribunale di Udine, ordinanza 1 febbraio 2023
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 2 gennaio 2023
Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023
Tribunale di Milano, ordinanza 12 gennaio 2023
Tribunale di Pordenone, ordinanza 4 dicembre 2022
Tribunale di Bergamo, ordinanza 16 novembre 2022
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022
E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, comma 1, direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’art. 7, par. 2, del Regolamento 492/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 2 nella parte in cui i prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Reddito di cittadinanza – questione di legittimità costituzionale – rilevante e non manifestamente infondata – contrasto con gli artt. 3,11 e 117 Cost. – art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 – 10 anni di residenza di cui gli ultimi due continuativi