Corte d’Appello di Genova, ordinanza 9 maggio 2018

L’appello ex art. 702 quater avverso l’ordinanza emessa a seguito di azione antidiscriminatoria ex art. 28 Dlgs 150/11,  deve essere proposto –  seppur avanti la Sezione Lavoro, trattandosi di controversia di natura assistenziale –  con atto di citazione o anche con ricorso, a condizione che quest’ultimo sia notificato alla parte appellata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Pertanto l’appello proposto con ricorso depositato entro 30 giorni ma notificato successiavnente, deve ritenersi inammissibile.

Azione antidiscriminatoria – appello – artt. 702quater s.p.c.  – atto di citazione – necessità – introduzione con ricorso – notifica successiva al trentesimo giorno – inammissibilità dell’appello.

Corte Appello Genova, 09.05.2018, Pres. Vigotti, Rel. Melandri, INPS (Avv.to Mineo) c. XXX (Avv.ti Guariso e Neri)