Si conferma la pronuncia di primo grado secondo cui i titolari del permesso di soggiorno per cure mediche di durata semestrale, ex art. 19 comma 2 bis lett. d TUI, hanno diritto a percepire l’assegno mensile di assistenza in quanto, trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente di lavorare né di fare rientro nel paese di origine, è stato autorizzato, quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla permanenza sul territorio nazionale sicché il diniego finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall’art. 14 della CEDU.
permesso di soggiorno per cure mediche – art. 19 co. 3 bis lett. d) TUI – assegno mensile di assistenza -sostentamento di un soggetto invalido grave – violazione art. 14 CEDU – diritto – sussiste