Tribunale di Padova, ordinanza 12 aprile 2022
Tribunale di Torino, sentenza 25 marzo 2022
Tribunale di Trieste, ordinanza 24 marzo 2022
Tribunale di Padova, ordinanza 21 marzo 2022
Tribunale di Benevento, ordinanza 15 marzo 2022
Tribunale di Foggia, sentenza del 23 febbraio 2022
Tribunale di Milano, ordinanza 22 febbraio 2022
Corte d’Appello di Trieste, sentenza 4 febbraio 2022
Tribunale di Roma, ordinanza 31 gennaio 2022
Tribunale di Foggia, sentenza 28 gennaio 2022
Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 44366 del 1 dicembre 2021
Tribunale di Bari, ordinanza 21 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 13 gennaio 2022
Tribunale di Monza, ordinanza 9 dicembre 2021
Corte d’Appello di Firenze, sentenza 5 ottobre 2021
Si conferma la pronuncia di primo grado secondo cui i titolari del permesso di soggiorno per cure mediche di durata semestrale, ex art. 19 comma 2 bis lett. d TUI, hanno diritto a percepire l’assegno mensile di assistenza in quanto, trattandosi di prestazione destinata a far fronte al sostentamento di soggetto invalido grave non potrebbe essere negata a colui che, proprio in conseguenza del grave stato patologico che non consente di lavorare né di fare rientro nel paese di origine, è stato autorizzato, quantomeno per un periodo superiore a tre mesi, alla permanenza sul territorio nazionale sicché il diniego finirebbe per incorrere in una palese violazione del principio sancito dall’art. 14 della CEDU.
permesso di soggiorno per cure mediche – art. 19 co. 3 bis lett. d) TUI – assegno mensile di assistenza -sostentamento di un soggetto invalido grave – violazione art. 14 CEDU – diritto – sussiste