Corte d’Appello di Firenze, sentenza 28 giugno 2018

Il requisito del soggiorno legale in Italia per dieci anni continuativi previsto dall’art. 20, comma 10 D.l. 112/2008 conv. L. 133/2008, ai fini dell’erogazione dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, L. 335/1995, supera l’esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo costituendo prova sufficiente il possesso di più permessi di soggiorno reiterati della durata complessiva e continuativa di dieci anni e l’iscrizione anagrafica. Qualora il richiedente sia iscritto all’anagrafe per il predetto periodo è onere dell’INPS provare che il soggiorno in Italia sia stato interrotto per significativi periodi.

Assegno sociale – art. 3, comma 6, L. 335/1995 – requisito di 10 anni continuativi di soggiorno legale in Italia – art. 20, comma 10 D.l. 112/2008 conv. L. 133/2008 – necessità del permesso di lungo periodo – insussistenza – prova del legale soggiorno decennale in Italia – più permessi reiterati – iscrizione anagrafica – sufficienza – prova contraria – onere Inps

Corte d’Appello di Firenze, 28.06.2018, pres. Bronzini, rel. Liscio, XXX (avv.ti Guariso e Randellini) c. INPS (avv.ti Maio e Fallaci)